Descrizione
Presentazione delle domande:
Il D.P.R. 59/2013 prevede che le P.M.I. ed i gestori degli impianti non soggetti ad A.I.A. o alla procedura di VIA devono presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ove intendano o debbano richiedere il rilascio, la modifica sostanziale o il rinnovo di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale (prima chiesti separatamente):
a) scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; (Autorizzazione in via ordinaria);
d) emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Autorizzazioni in Via Generale – AVG);
e) impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi di cui all’articolo 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
h)operazioni di recupero di rifiuti di cui all’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
A decorrere dal 1 ottobre 2015 le domande per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale sono presentate e ricevute esclusivamente in via telematica con i contenuti del modello unico regionale mediante l’utilizzo del servizio regionale SISTEMAPIEMONTE.
Descrizione Breve
Documentazione relativa a 'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed Autorizzazione in Via Generale'