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Le varianti parziali permettono soltanto le variazioni che non producono modifiche all'impianto strutturale del P.R.G. vigente; che non riducono ed aumentano la quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5 mq per abitante; che non incidono sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal Piano Regolatore Generale vigente e a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche; che non incrementano la capacità insediativa residenziale e che non aumentano oltre il 6% le superfici territoriali o gli indici di edificabilità relativi alle attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive e commerciali del P.R.G. vigente.