PRECISAZIONI:
in relazione all'Art. 4 si precisa che la superficie minima di 5.000 mq deve essere accorpata.
in relazione all'Art. 10 si precisa che il contributo assegnato è soggetto a ritenuta Ires del 4% di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. n.600/73.
L’Unione Montana Valli Chisone e Germanasca ai fini dell’utilizzo delle risorse finanziarie provenienti dal
rilascio delle autorizzazioni alla raccolta funghi, in applicazione dell’art. 3, comma 4 della legge regionale n.
24/2007 (Tutela dei funghi epigei spontanei) e del Regolamento per l’utilizzo dei proventi introitati dalla
vendita delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi approvato dal Consiglio dell’Unione Montana con
deliberazione n. 25 del 31.10.2019, intende sostenere gli interventi di miglioramento forestale eseguiti sui
boschi di proprietà privata nei territori dei Comuni membri dell’Unione Montana e dei Comuni di
Cantalupa, Cumiana e Frossasco.