Facendo seguito alle disposizioni generali di cui al D.P.C.M. 8/03/2020 e fatte salve le disposizioni impartite dalle autorità locali, si emanano le seguenti indicazioni di dettaglio valide per il medesimo periodo di emergenza di cui al Decreto:
1. segretariato sociale: servizio attivo con il contingentamento degli accessi da parte del titolare dello stesso.
2. servizio sociale professionale: servizio attivo attraverso contatto telefonico (salvo emergenze).
3. incontri in luogo neutro per minori: sospensione dell’attività fino al termine dell’emergenza; deve essere garantita la possibilità di chiamata e/o di video-chiamata; la Regione darà comunicazione scritta in merito alle presenti indicazioni al Tribunale per i Minorenni, alla Procura presso il TM ed a tutti i Tribunali ordinari, nonché alla Sezione competente della Corte d’Appello di Torino, nel superiore interesse dei minori di cui trattasi.
4. centri diurni (qualsiasi utenza): sospensione dell’attività in linea generale. Nel caso sussistano utenti i cui familiari a casa non sono nella possibilità di seguirli, il personale del servizio, adottate tutte le cautele del caso, segue a domicilio l’utente o in subordine, per piccoli numeri, gli utenti possono essere seguiti anche nei centri diurni.
5. educativa territoriale per minori e disabili: sospensione del servizio in linea generale, salvo casi particolari e necessari dove, adottate tutte le cautele del caso, si mantiene il contatto con l’utenza.
6. assistenza domiciliare anziani autosufficienti e non autosufficienti: l’attività prosegue, adottate le dovute cautele, in modo da mantenere un costante contatto con l’utenza e garantire i servizi essenziali (es. pasti a domicilio, ecc.).
7. centri antiviolenza: servizio attivo con il contingentamento degli accessi da parte del titolare dello stesso. Per gli sportelli antiviolenza si dispone la sospensione dell’attività.
8 centri per la famiglia: sospensione dell’attività fino al termine dell’emergenza.
9. strutture residenziali per minori, anziani, disabili, donne vittime di violenza: i servizi residenziali sono trattati dal D.P.C.M. del 8/03/2020 per i quali è limitato l’accesso dei visitatori e di ogni utenza esterna secondo le disposizioni delle singole Direzioni sanitarie. E’ possibile comunque interdire l’accesso ai visitatori. Gli operatori sociali, dotati degli opportuni ausili, devono comunque garantire l’assistenza continuativa agli ospiti. I titolari dei servizi devono garantire la copertura degli operatori mancanti.
10. corsi di preparazione per le coppie aspiranti all’adozione: come già anticipato, i corsi programmati per il mese di marzo sono rinviati secondo il calendario da concordarsi con gli uffici regionali competenti. Per i corsi dei mesi successivi, si valuterà successivamente secondo l’evolversi dell’emergenza.
Altre indicazioni:
- sono sospesi i congedi ordinari degli operatori socio-assistenziali e in generale di tutti gli operatori dei servizi sociali che operano con ogni tipo di utenza;
- gli operatori in disponibilità da servizi temporaneamente sospesi, a seguito di precise disposizioni da parte dei responsabili dei servizi, sono destinati a coprire operatori mancanti nei servizi residenziali e/o a seguire eventuali utenti a domicilio.
Ciascun Ente gestore dei servizi sociali:
- è autorizzato ad emanare apposite direttive organizzative e di dettaglio per i propri dipendenti, in linea con le direttive nazionali di cui al D.P.C.M. sopra richiamato;
- attiva la rete di volontariato e del terzo settore dei propri territori per garantire un’azione di monitoraggio e supervisione delle utenze fragili a domicilio.