Il Piano Regolatore Generale disciplina l'uso del suolo mediante prescrizioni, topograficamente e normativamente definite, che comprendono sia la individuazione delle aree inedificabili, sia le norme operative che precisano, per le singole aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia e per gli edifici esistenti e in progetto, le specifiche destinazioni ammesse per la loro utilizzazione, oltreche' i tipi di intervento previsti, con i relativi parametri, e le modalita' di attuazione.
I principali tipi di intervento riguardano le operazioni di:
a) conservazione di immobili allo stato di fatto con opere di manutenzione;
b) restauro e risanamento del patrimonio edilizio esistente;
c) ristrutturazione totale o parziale;
d) completamento su parti di territorio gia' strutturate e quasi completamente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni, relative agli allineamenti, alle altezze massime, alla tipologia degli edifici ed alla densita' fondiaria massima;
e) nuovo impianto su aree inedificate, da disciplinare con indici, parametri e specificazioni tipologiche.
Sono inedificabili:
a) le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico o naturalistico o di interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico;
b) le aree che, ai fini della pubblica incolumita', presentano caratteristiche negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli;
c) le fasce ed aree di rispetto relative alla viabilita' urbana ed extra urbana, alle ferrovie, ai cimiteri, alle piste sciistiche, agli impianti di risalita, alle industrie ed agli impianti nocivi o inquinanti, salvo quanto previsto all'art. 27.
Il Piano Regolatore Generale identifica e delimita le aree inedificabili di cui al presente comma.
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